Lunedì, 08 Febbraio 2021

TUA OMNIA CAPOFAMIGLIA

Fascicolo Informativo – Condizioni di Assicurazione

Mod. OMNIAFAM ed. 12/2018

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Data di aggiornamento: 31/12/2018
Le seguenti condizioni (facenti parte del fascicolo informativo di cui al modello OMNIAFAM ed. 12/2018) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello OMNIAFAM ed. 12/2018.
L’assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Rimando al glossario
TUA Assicurazioni s.p.a. ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato.

 

Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 - Altre assicurazioni
L’assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a TUA l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di esistenza di altra polizza sui medesimi rischi e per le medesime garanzie, l’assicurazione si intende prestata per quanto non indennizzato da detta altra polizza, fermi i limiti della presente. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ..

Art. 3 - Aggravamento del rischio
L’assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l’aggravamento del rischio stesso.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ..

Art. 4 - Diminuzione del rischio
L’assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA , ai sensi dell’art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5 - Diminuzione del rischio
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.

Art. 6 - Durata e Periodo di assicurazione
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative. 
Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all’Agente in qualità di agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l’agente in qualità di agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 750 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.
Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Art. 8 - Comunicazioni e modifiche al contratto
Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Indicizzazione
Qualora indicato in polizza SI nella casella “Indicizzata”, le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi sono collegati agli indici dei “prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:
- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di gennaio dell’anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia ed i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell’indice;
- l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all’assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all’adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.
Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempreché le somme assicurate ed i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell’applicazione della presente clausola.
In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell’ultimo adeguamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l’adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all’ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 10 - Proroga, disdetta e variazione del premio
In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.
In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.
Qualora in polizza sia indicato NO alla casella “Tacito rinnovo”, quanto sopra previsto non opera e l’assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il contraente, qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.
L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 12 - Foro Competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 15 - Franchigia frontale
Le garanzie della sezione “Responsabilità civile” operano, per ogni sinistro per danni a cose, previa applicazione della “franchigia frontale” indicata sulla polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini delle singole sezioni, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’assicurato.
La franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

Art. 16 - Mediazione per la conciliazione delle controversie
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Art. 17 - Diritto di recesso contratti a distanza
Il contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.
Per esercitare tale diritto, il contraente deve essere inquadrabile come “consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter ed articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni) e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di sinistri.
A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Il diritto di recesso non si applica:
- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- qualora sia avvenuto un sinistro, prima o al momento della ricezione da parte di TUA della richiesta di recesso del contraente.
Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nei casi di cui al comma precedente (o negli altri casi esclusi da tale diritto dal Codice del Consumo), TUA avrà diritto di opporsi e di rivalersi nei confronti del Contraente.

Responsabilità Civile

Art. C.1 - Oggetto della garanzia
TUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.
Premesso che ciò che non espressamente escluso dall’Art. C.2 o dal presente articolo è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:
a) conduzione della prima casa, compresa la responsabilità civile della proprietà di impianti fissi qualora installati dall’assicurato conduttore;
b) conduzione dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere d’albergo o locali di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o a seconde case;
c) uso degli apparecchi domestici;
d) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio:
d.1 di cose dell’assicurato o da lui detenute, comprese l’autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private di proprietà dell’assicurato;
d.2 derivante dall’uso della dimora saltuaria (camere d’albergo o case di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o dell’abitazione in locazione per i figli studenti, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto, se di terzi;
Tale garanzia, per danni a cose, opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all’Art. L 1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;
e) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Relativamente ai collaboratori non dipendenti, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all’Art. L 1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;
f) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby sitter o badanti, o di persone comunque non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni;
g) fatto doloso di persone delle quali l’assicurato debba rispondere;
h) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall’assicurato;
i) organizzazione di feste familiari o tra amici;
j) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private;
k) pratica di attività sportive in genere;
l) proprietà ed uso di mezzi non a motore:
l.1 biciclette, skateboard, pattini, monopattini;
l.2 imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50;
m) attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
n) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio;
o) attività di volontariato;
p) detenzione di armi o uso per difesa personale e/o tiro a segno/volo, purché in regola con le disposizioni vigenti ed escluso l’esercizio della caccia;
q) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e di tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l’assicurato deve rispondere;
r) danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purchè denunciati entro e non oltre la scadenza di polizza;
s) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
t) utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all’autoveicolo stesso;
u) proprietà o uso di giocattoli anche a motore, compresi aeromodelli e droni ad uso esclusivo hobbistico, e di biciclette anche elettriche; relativamente alla pratica del modellismo, sono esclusi i danni ai modelli.
Per le prestazioni di cui alle lettere r) e s) il massimale indicato in polizza si intende ridotto al 5% con il massimo di 100.000 euro per il punto r) e di 50.000 euro per la lettera s) e la franchigia di cui all’Art. 15 si intende elevata a 1.000 euro.
Con riferimento ai minori:
v) fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori dell’assicurato affidati momentaneamente a detti terzi;
w) la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative;
x) fatto dei figli minori dell’assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. L’assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga all’insaputa dell’assicurato e che il mezzo risulti coperto, se di proprietà dello stesso, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile auto. La garanzia opera pertanto in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della responsabilità civile auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore;
y) la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati all’assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, con l’esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;
Con riferimento agli animali domestici:
z) proprietà, possesso, uso di animali domestici, anche se affidati a terzi temporaneamente in custodia. Si intende altresì compreso l’uso dei cani per l’esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre.
Qualora il danno derivi da cani che:
a) non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici;
b) per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive;
la franchigia di cui all’Art. 15 si intende elevata a 500 euro.

Art. C.2 - Le esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
1) previsti dalla garanzia Conduzione immobile in affitto”, salvo quanto previsto dall’Art. C.1 lettera d.2;
2) a cose che l’assicurato detenga a qualunque titolo, salvo quanto previsto dall’Art. C.1 lettere d.1 e d.2;
3) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto all’Art. C.1 lettera a), pertinenze e dipendenze;
4) in riferimento alla garanzia di cui all’Art. C.1 lettera z), oltre alle altre esclusioni di cui al presente articolo, non sono compresi i danni: conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.), o derivanti da cani non iscritti all’anagrafe canina, o causati da animali non domestici, o conseguenti a uso professionale.
5) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l’ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;
6) da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
7) da furto;
8) salvo quanto previsto dall’Art. C.1 lettera l.2), t) e x) per rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
9) subiti da collaboratori di fatto, salvo quanto previsto dall’Art. C.1 lettera e);
10) da detenzione o da impiego di esplosivi;
11) derivanti dall’esercizio della caccia, salvo quanto previsto dall’Art. C.1 lettera z);
12) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
13) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’assicurato, salvo per il caso di cui alla lettera v), w), x);
14) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
15) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
16) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
17) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall’Art. C.1 lettera r);
18) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
19) connessi con l’utilizzo di internet;
20) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
21) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
22) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
23) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale;
24) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
25) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.

Norme comuni alla sezione

Art. C.12 - Limiti di risarcimento
Le garanzie della presente sezione “Responsabilità Civile” sono prestate con le precisazioni che seguono:
- fermi i massimali assicurati riportati in polizza per singola garanzia, TUA non risarcirà somma superiore al massimale più elevato riportato sul simplo di polizza alla sezione Responsabilità Civile;
- i massimali rappresentano in ogni caso l’obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;
- qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Art. C.13 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione:
1) i componenti del nucleo familiare;
2) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3) le società o Enti che, rispetto all’assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Art. C.14 - Estensione territoriale
L'assicurazione s'intende operante in tutto il mondo.

 

Denuncia e gestione del sinistro

Art. C.15 - Cosa fare in caso di sinistro
Il contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.
Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ.

Art. C.16 - Gestione delle vertenze e spese legali
TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’assicurato stesso.
TUA garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’assicurato deve trasmettere a TUA l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l’assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.
Sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – sezione “Responsabilità civile”

Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo (risarcimento), scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 15 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 15.

 

Riferimento Articolo Garanzia Limite, Franchigia, Scoperto
C.1 – lettera d) Danni a cose da incendio,
esplosione o scoppio
Limite di indennizzo: 20% del massimale assicurato
con il massimo di 400.000 euro
C.1 – lettera e)

Danni cagionati a collaboratori
non dipendenti

Limite di indennizzo: 50% del massimale assicurato
con il massimo di 500.000 euro

Allegati:

Ultima modifica il Venerdì, 08 Aprile 2022
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