Lunedì, 03 Agosto 2026

Corresponsione per l’anno 2026 della quattordicesima

Con il messaggio N.2052 del 16 giugno 2026 Inps ha comunicato che con la mensilità di luglio 2026 viene erogata la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La somma aggiuntiva spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive (esempio fondo volo), esclusive ed esonerative della medesima gestite dall’INPS, che possiedono i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali indicati sinteticamente come segue:

  • requisito anagrafico dei 64 anni compiuti entro il 31 dicembre 2026 quindi tutti coloro nati entro il 31 dicembre 1962;
  • limiti di reddito: per il diritto alla somma aggiuntiva viene preso in considerazione il reddito annuo del pensionato che, in relazione agli anni di contribuzione, distinti per i pensionati dipendenti nelle seguenti fasce di anzianità contributiva:
    • ≤ 15 anni;
    • > 15 ≤ 25 anni;
    • > 25 anni.

I redditi annui del pensionato devono essere compresi tra 11.931,08 euro lordi fino a un massimo di 16.412,10 euro lordi (previsto per la fascia >25 anni).

La quattordicesima non è erogabile in presenza delle seguenti prestazioni: invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale, accompagnamento a pensione, rendite facoltative, pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali, indennizzi per cessazione attività commerciale. Per eventuali approfondimenti di invita a consultare il Portale Inps.

Ultima modifica il Lunedì, 03 Agosto 2026
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