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Giovedì, 17 Giugno 2021

La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti Giovanni Francesco Romanelli : Le nozze di Peleo e Teti - Palazzo Direzione Generale Inps, Piazza delle Nazioni Unite Roma EUR

E’ una forma di tutela previdenziale che protegge a fronte dell’evento della morte del cosiddetto “dante causa”, pensionato/assicurato, da cui derivi una situazione di bisogno da parte dei familiari superstiti.

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti trova la sua origine  nell’art. 13 del Regio Decreto del 14 aprile 1936 (modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’ assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e e la natalità) e nelle successive integrazioni  intervenute nel tempo, concedendo  l’estensione della disciplina  di questo trattamento pensionistico a favore dei superstiti.

Il diritto alla pensione ai superstiti sorge in caso di morte   del pensionato (pensione di reversibilità) oppure dell’assicurato lavoratore non ancora titolare di pensione (pensione indiretta). In ambedue i casi non rileva l’età dell’assicurato deceduto.

  • La pensione di reversibilità spetta ai familiari del percettore di pensione di vecchiaia, anticipata. Inabilità e anche della pensione supplementare (pensione aggiuntiva, rispetto a quella ottenuta in base ai contributi devoluti alla gestione obbligatoria AGO), qualora l’estinto ne sia stato titolare. L’unica prestazione a non essere reversibile, in base alla legge 222/184, è l’assegno ordinario di invalidità riconosciuto in vita all’ assicurato invalido con capacità di lavoro ridotta.
  • La pensione indiretta viene liquidata  a condizione che l’assicurato in vita abbia vantato fino al  momento del decesso le condizioni di anzianità e di contribuzione necessario per il conseguimento alla pensione di vecchiaia (sono sufficienti 15 anni di  assicurazione e contribuzione, in quanto ai superstiti non si applica l’elevazione dei limiti  ai 20 anni),  oppure le condizioni di  assicurazione e contribuzione occorrenti per il diritto al trattamento di invalidità ( 5 anni di assicurazione e contribuzione nella propria storia previdenziale e di cui almeno 3 versati nell’ultimo quinquennio il decesso). Resta fermo il diritto alla pensione indiretta per l’assegno ordinario di invalidità.
  • L’indennità per morte o indennità “una tantum” (art. 13 Legge 218/52). Se al momento del decesso l’assicurato non ha maturato il diritto alla pensione al momento del decesso, il coniuge superstite ha diritto a una indennità  di morte o  “una tantum” pari a 45 volte i contributi versati, a condizione però che nel quinquennio precedente risulti almeno coperto un periodo di contribuzione versata di un anno. Ove mancasse il coniuge, la stessa indennità spetta ai figli, qualora ne sussistano i requisiti.

Nel regime contributivo o misto ( art. 1 comma 20 Legge 335/95) l’indennità di morte spetta ai superstiti che non abbiano diritto a rendita Inail ottenute  per infortunio sul lavoro o per malattie professionali del deceduto. Per superstiti che si trovino nelle condizione di non superare determinata soglia di reddito per avere il riconoscimento nell’anno di riferimento  del diritto all’assegno sociale (non superiore a 5.983,64 euro annui, con riferimento al reddito personale; per il 2020 in via definitiva ed il 2021 in via provvisoria, reddito non superiore a 11.967,28 euro annui, se il richiedente è coniugato (si considera il reddito personale assieme al reddito del coniuge). l’indennità  è pari all’importo dell’assegno sociale( euro 460,28 per il 2021), moltiplicato per  il numero delle annualità di contribuzione accreditata al deceduto.

LA DECORRENZA

La decorrenza della prestazione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, a prescindere dalla data in cui si presenta la domanda. Trascorsi però 10 anni dal decesso i ratei non riscossi cadono in prescrizione (art. 2946 del codice civile). La domanda per ottenere l’indennità per morte deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell’assicurato.

LA DOMANDA

La domanda per accedere alle prestazioni di cui sopra va   presentata secondo le seguenti modalità tra loro alternative:

  • online all'INPS attraverso il servizio dedicato accessibile tramite PIN sul portale dell’Istituto;
  • accedendo al contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

La disciplina legislativa prevede condizioni differenziate a seconda dei soggetti aventi diritto alla prestazione.

La nozione di familiari presa in considerazione è quella più estesa, non limitata ai soli vincoli essenziali di consanguineità e affinità, a condizione che il defunto provvedesse in vita al loro sostentamento.

Coniuge e figli possono avere diritto tra loro alla pensione ai superstiti e possono percepirla  anche se titolari di pensione diretta. 

Gli altri familiari hanno diritto alla stessa prestazione solo in mancanza del coniuge e dei figli e se non sono titolari di altra pensione,

Il presupposto comune a tutte le categorie dei superstiti di essere a carico al momento del decesso del lavoratore è considerato presunto per il coniuge e i figli fino al compimento dei 18 anni di età, mentre per gli altri familiari è subordinato alla prova del sostentamento continuativo.

  • Coniuge:

il coniuge superstite, senza alcuna distinzione tra marito e moglie, vanta automaticamente il diritto alla pensione e la legge non richiede alcuna condizione soggettiva per il suo ottenimento, anche a fronte di eventuale rinuncia all’eredità.

con l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76 la tutela è stata estesa ai rapporti conseguenti alle “unioni civili”, anche fra persone dello stesso sesso, quindi equiparate al coniuge superstite.

le coppie di fatto, benchè, la legge riconosca un serie di diritti e doveri, sono escluse dal beneficio della pensione di reversibilità.

Sono altresì esclusi i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato, per aver cagionato la morte del pensionato/assicurato (Legge 125/2011).

Se il coniuge superstite si risposa il diritto al trattamento pensionistico viene revocato e, senza che si presenti specifica richiesta, gli si riconosce un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, comprensiva della tredicesima mensilità, nella stessa misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze (ex art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 39).

Sussistono alcune condizioni particolari per:

  • coniugi separati, anche con addebito o per colpa, sempre che gli sia stato riconosciuto l’assegno di mantenimento o alimentare a carico del deceduto.
  • Coniugi divorziati, purchè titolare dell’assegno divorzile in forza di una sentenza del tribunale, che l’inizio del rapporto assicurativo del coniuge pensionato o assicurato sia antecedente la sentenza di scioglimento del matrimonio e che lo stesso abbia perfezionato i requisiti richiesti dalla legge. In caso di liquidazione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno il legame patrimoniale con il de cuius.

Si precisa che:

  • se il deceduto si è risposato la pensione spetta sia al coniuge divorziato che al superstite, a condizione che ne abbiano i requisiti. La ripartizione pro quota spetta al tribunale che tiene conto della durata legale dei rispettivi matrimoni, seppur non in modo esclusivo, con la possibilità di considerare discrezionalmente criteri di equità, quali le condizioni economiche degli aventi diritto coinvolti ad esempio con riferimento all’ammontare dell’assegno di mantenimento goduto prima del decesso dal coniuge divorziato e considerare possa essere privato dei mezzi indispensabili al mantenimento del tenore di vita;
  • il coniuge divorziato titolare di una parte della pensione ai superstiti lo diventa dell’intero assegno se il coniuge superstite muore o si risposa.
  • Il coniuge superstite diventa titolare dell’intero assegno se il coniuge divorziato cessa dal diritto alla prestazione.
  • Figli:

la prestazione nei confronti dei figli legittimi e legittimati spetta anche ai figli  adottivi, gli affiliati con provvedimento del tribunale, quelli postumi nati entro il trecentesimo giorno dal decesso del coniuge/assicurato e quelli naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente del coniuge  del lavoratore deceduto.

Il diritto è subordinato ai seguenti requisiti:

  1. età fino a18 anni, anche postumi a condizione che siano nati entro il 30° giorno dal decesso del genitore;
  2. essere studenti e a carico del genitore al momento del decesso. fino al compimento del 21° anno se frequentanti la scuola media superiore e  del 26° anno se frequentano l’università,(nei limiti della durata del corso universitario).

Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati. Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti. 

Il figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.

Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.

In caso lo studente  svolga attività lavorativa  la pensione  gli spetta solo se il reddito annuo percepito  sia inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’AGO maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di lavoro.

Diversamente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.

Il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico qualora presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’ attività lavorativa.

Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa.

  1. Inabili al lavoro riconosciuti, non c’è nessun limite di età, a condizione che si conviva all’atto del decesso.
  • Genitori:

i genitori (o equiparati) , in assenza di coniuge e figli superstiti, hanno diritto a condizione che alla data del decesso del figlio, abbiano compiuto i 65 ani di età, siano a  suo carico e che non siano titolari di pensione diretta o indiretta.

La pensione sociale è compatibile (verrà però revocata a meno che non derivi da invalidità civile al 100%) e altrettanto lo è la pensione di guerra o assistenziale (fornita in presenza di particolari situazioni di difficoltà o, in ogni caso, per garantire sostegno ai lavoratori (e famiglie) che si trovino in peculiari condizioni socio-economiche).

Il diritto alla pensione di reversibilità si perde a fronte di successivo conseguimento di altra pensione a partire dal giorno del mese successivo a quello di decorrenza del nuovo trattamento. 

 

  • Fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili

Solo in mancanza del coniuge, figli e genitori ,  oppure esistenti ma non aventi dirittto, i fratelli e le sorelle accedono al trattamento , con l’esclusione di  quelli equiparati.

Le condizioni di  accesso prevedono unitamente  che non siano coniugati oppure che siano  diventati vedovi o divorziati, che non siano percettori di pensione, con esclusione di quella sociale, di guerra e assistenziale e che siano inabili anche se minori di 18 anni. La sola perdita di uno di questi requisiti comporta la perdita della pensione ai superstiti.

  • Nipoti minori:

Il nipote minore di 18 anni, vivente a carico del nonno al momento del suo decesso, viene equiparato al figlio legittimo e quindi incluso tra il possibile beneficiario della pensione ai superstiti. Il requisito della vivenza a carico è dimostrato quando il nipote si trova in una condizione di non autosufficienza economica ed il nonno provvede abitualmente al suo mantenimento.

Nel caso di convivenza (cioè effettiva condivisione di tetto e di mensa): il mantenimento è presunto e non è necessario alcun accertamento.

La prestazione spetta anche ai nipoti studenti fino a 21 o 26 anni, minori all’atto del decesso del dante causa e senza limiti temporali  a quelli  divenuti inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore età.

Nel caso in cui i nipoti non siano orfani, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è di ostacolo al riconoscimento della pensione solo nel caso in cui venga dimostrato che nessuno dei genitori è in condizione di provvedere al mantenimento del figlio o dei figli, sia perché essi non svolgono alcuna attività lavorativa sia perché non hanno fonti di reddito (Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999).

 

MISURA (art. 1 comma 41 legge 335/95)

La misura della pensione ai superstiti si determina applicando le seguenti aliquote alla pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa:
- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- 70% un orfano/a;
- 80% due orfani/e;
- 100% tre o più orfani/e;
- 15% a ciascun genitore;
- 15% a ciascun fratello e/o sorella.
I nipoti hanno le stesse aliquote stabilite per i figli/e.
La misura complessiva della pensione ai superstiti non può comunque superare il 100%.

 

RIDUZIONE (art. 1 , comma 41 legge 335/95)

La pensione ai superstiti viene ridotta se il beneficiario supera  con il suo reddito  quello pari a tre volte il  trattamento minimo garantito coma da seguente  tabella, aggiornata al 2021 :

cumulo reddito/ pensione ai superstiti

Reddito di riferimento  del superstite (2021)

 Riduzione della pensione ai superstiti

Fino a tre volte il trattamento minimo

(20,107,62)

0%

Superiore a tre volte il minimo (da 20.107,63 a 26.810,16)

25%

Superiore a quattro volte il minimo (da 26.810,17 a 33.512,70)

40%

Superiore a cinque volte il minimo (oltre 33.512,70)

50%


Il reddito preso a riferimento è quello percepito nell’anno solare precedente il 01 luglio di ogni anno e ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

L’incumulabilità non si applica ai trattamenti riconosciuti di nuclei familiari contitolari di cui fanno parte figli minori, studenti o inabili, e a quelli già percepiti alla data del 16 agosto 1995. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Leggi:
  • Regio Decreto del 14 aprile 1936 636 : modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’ assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e e la natalità),art. 13 ;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, 818: Norme di attuazione e di coordinamento della Legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (G.U. 17 settembre 1957, n. 231).
  • Legge 21 luglio 1965, n. 903: Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (G.U. 31 luglio 1965, n. 190)
  • Legge 01 dicembre1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. (GU 03-12-1970 n.306) 9;
  • Legge 29 febbraio 1980, n. 33: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (G.U. 29 febbraio 1980, n. 59).
  • Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (Pubblicata nella G. U. del 16 Giugno 1984, n. 165).
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335 (cd. legge Dini): Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (GU n.190 del 16-8-1995 - Suppl. Ordinario n. 101).
  • Legge n. 76 del 2016: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (cd. Legge Cirinnà).
  • Circolari e messaggi INPS
  • 148 del 18-12-2020 - Oggetto: rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2021;
  • 147 del 2019 - Oggetto: rinnovo delle pensioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2020;
  • 5171 del 2016 (messaggio) - Oggetto: regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze Legge n. 76 del 20 maggio 2016
  • 185 del 18-11-2015 - Oggetto: Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903;
  • 129 del 9-6-1999 - Oggetto: Pensionato che abbia contratto matrimonio in età superiore a settantadue anni. Durata del matrimonio inferiore a due anni. Pensione di reversibilità. Sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 24 marzo 1999;
  • 32 del 6-2-1991 - Oggetto: Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche.

FONTI

  • INPS;
  • Persiani Donghia Diritto della previdenza Sociale;
  • Memento Pratico Lavoro;
  • Pensioni oggi;
  • Altalex.
Ultima modifica il Giovedì, 17 Giugno 2021